Siamo esperti in casi di rimborsi dovuti dalle compagnie aeree a persone con disabilità e mobilità ridotta, a cui deve esser garantita l’accessibilità dei voli e molti servizi a terra. In più vi assistiamo in casi di declassamento (downgrading) e altri disagi.
Certamente i disagi più frequenti per i passeggeri sono riconducibili alla cancellazione dei voli, ai ritardi aerei e agli inconvenienti legati al trasporto dei bagagli.
Esistono però altri inconvenienti di viaggio per i quali i passeggeri possono essere risarciti dalle compagnie aeree.
In particolare, lo staff legale di rimborsovoli.it ha individuato le seguenti fattispecie sui cui è in grado di intervenire in difesa di chi vola, rivendicando e ottenendo gli indennizzi dovuti.
Sistemazione in classe inferiore rispetto a quella prevista in prenotazione (Downgrading)
La normativa europea in materia di trasporto aereo stabilisce che quando un passeggero aereo viene sistemato in una classe inferiore rispetto a quella prevista in prenotazione ha diritto ad un rimborso prestabilito.
In particolare, nei casi di declassamento la compagnia aerea è tenuta a rimborsare al passeggero entro sette giorni:
- il 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree inferiori a 1500 Km
- il 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 km
- il 75% del prezzo del biglietto per tutte le tratte superiori a 3500 Km
Tutti i passeggeri “vittime” di downgrading hanno quindi una base normativa solida e incontestabile sulla quale fondare le proprie pretese risarcitorie.
Obbligo di assistenza ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta
All’obbligazione di protezione sono da ricondurre anche gli obblighi di assistenza ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta.
Le regole da osservare per il trasporto aereo di queste persone sono nel Reg CE 1107/2006 del 5 Luglio 2006, il quale al fine di fare in modo che le persone con disabilità o a mobilità ridotta possano aver accesso al trasporto aereo al pari degli altri passeggeri, prevede preliminarmente che le compagnie aeree non possano rifiutarsi di accettare una prenotazione, né negare l’imbarco una persona disabile in possesso di regolare biglietto.
In questi casi le misure di assistenza per consentire alle persone con disabilità di intraprendere il volo consistono in una serie di attività finalizzate ad agevolare il passeggero in tutte le fasi: dalla registrazione all’eventuale consegna de bagagli, all’imbarco sull’aeromobile, fino allo sbarco ed alla riconsegna del bagaglio stesso.
Nel dettaglio, in questi casi la compagnia aerea è tenuta a garantire ai passeggeri:
- trasporto di dispositivi di mobilità, comprese sedie a rotelle
- trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti
- realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta
- assistenza alle persone affinché possano raggiungere i sevizi igienici
- qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.
Se non avete ricevuto l’assistenza richiesta o adeguata alle vostre esigenze, o avete riscontrato problematiche nella prenotazione o nell’acquisto del volo, la compagnia aerea è passibile di sanzioni amministrative pecuniarie e il passeggero ha diritto ad essere risarcito dei danni sofferti a causa di tali disservizi.
Impedimenti del passeggero
Per consentire alla compagnia aerea di eseguire il trasporto, il passeggero deve presentarsi per tempo all’imbarco.
Tuttavia, può succedere che ciò non avvenga per causa non imputabile al passeggero.
Parlando genericamente di “causa a lui non imputabile”, la disciplina del trasporto aereo non individua in modo preciso le ipotesi di legittimo impedimento del passeggero, ma è bene chiarire che deve trattarsi di eventi gravi e sopravvenuti attinenti alle condizioni di salute del passeggero o dei suoi congiunti (addetti alla famiglia) che dovevano viaggiare con lui.
Ebbene, in queste ipotesi di impedimento si può ottenere la risoluzione del contratto con conseguente obbligo della compagnia aerea di restituire il prezzo del biglietto già pagato.
Da ultimo, è stato riconosciuto il diritto al rimborso del biglietto anche quando il passeggero ha perso la coincidenza a causa del ritardo o della cancellazione del volo precedente.
Questa tutela, prevista automaticamente quando i voli sono inclusi nella stessa prenotazione, è stata estesa dalla giurisprudenza anche ai casi in cui i voli, acquistati in coincidenza, sono operati da compagnie diverse.
Il passeggero quindi può chiedere il rimborso del biglietto quando l’imbarco sul secondo volo è stato impedito dal ritardo o della cancellazione del primo.
Hai subito un declassamento? La compagnia aerea ti ha negato l’assistenza speciale? Sei stato impossibilitato ad imbarcarti sul volo che avevi prenotato?
Rivolgiti a noi per il tuo risarcimento! Anche in questi casi, rimborsovoli.it potrà ottenere per te il rimborso dovuto dalla compagnia aerea.
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