Esistono molte forme di problemi nella gestione del bagaglio imbarcato: può essere consegnato in ritardo, smarrito o danneggiato. In ogni caso le compagnie aeree sono obbligate a rimediare o risarcire, ma è importante conoscere i proprio diritti

Tardiva consegna

All’arrivo a destinazione il vettore deve consegnare al passeggero il bagaglio imbarcato in stiva prima della partenza. Tuttavia possono verificarsi delle irregolarità nella riconsegna del bagaglio, che spesso viene restituito al passeggero con alcuni giorni di ritardo; chi subisce tale inconveniente ha diritto ad essere adeguatamente indennizzato dalla compagnia aerea.
La procedura di risarcimento richiede alcuni passaggi preliminari:

  • Recarsi presso l’Ufficio Lost and Found dell’Aeroporto e compilare rapporto di omessa consegna (P.I.R. – Property Irregularity Report)
  • Conservare una copia del rapporto unitamente al talloncino identificativo del bagaglio e alla carta di imbarco
  • Conservare le ricevute delle spese sostenute per gli acquisti di prima necessità
  • Entro 21 giorni da quando il bagaglio è stato messo a disposizione è necessario inoltrare alla compagnia richiesta scritta di rimborso.

In questo caso, se non si tratta di un volo di ritorno verso il luogo di residenza, la compagnia aerea dovrà, per prima cosa, rimborsare al passeggero l’acquisto dei beni di prima necessità contenuti nel bagaglio.

Smarrimento bagaglio

Il bagaglio si considera smarrito quando non viene riconsegnato al passeggero entro 21 giorni dal rapporto di omessa consegna (denominato P.I.R. – Property Irregularity Report), presentato presso l’Ufficio Lost and Found dell’Aeroporto.
In questo caso, il passeggero ha diritto non solo al rimborso degli acquisti di articoli di prima necessità effettuati per sopperire alla mancanza dei propri effetti personali, ma anche al risarcimento dei danni corrispondenti al valore del bagaglio smarrito e dei beni ivi contenuti fino ad un massimo di circa € 1250,00. Per avviare la pratica di risarcimento, però, è necessario che il passeggero conservi il biglietto aereo ed il PIR presentato in aeroporto.

Bagaglio danneggiato e distrutto

Se nel corso del trasporto aereo il bagaglio registrato (consegnato al momento dell’accettazione) viene danneggiato o distrutto, la compagnia aerea deve risarcire il passeggero. E’ quanto stabilito dalla normativa internazionale e dal codice della navigazione italiano.

Per avviare la procedura di risarcimento, è necessario però che il passeggero faccia constatare i danni prima di lasciare l’area riconsegna bagagli, aprendo un rapporto di danneggiamento, con la compilazione degli appositi moduli (Property Irregularity Report), presso l’ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo.
Per la pratica di risarcimento è necessaria la seguente documentazione:

  • Biglietto aereo o prenotazione del volo
  • Copia del Pir rilasciato in aeroporto
  • Talloncino di identificazione del bagaglio
  • Fotografie del bagaglio o del contenuto danneggiato

La compagnia aerea che dovrà ricevere il reclamo entro sette giorni dalla restituzione, risponderà dei danni entro gli stessi limiti previsti per la tardiva consegna o lo smarrimento del bagaglio, ossia fini ad un massimo di € 1250,00 e questo anche quando il bagaglio è stato danneggiato dagli operatori di assistenza a terra o ad altri ausiliari.

La compagnia aerea è sempre responsabile per il danneggiamento e per la tardiva o mancata restituzione del bagaglio

La consegna del bagaglio implica l’affidamento al vettore, che ne assume la custodia fino al ritiro a destinazione da parte del passeggero. Pertanto, in caso di tardiva consegna, smarrimento o danneggiamento, la compagnia aerea è sempre tenuta a risarcire il passeggero.

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